Accesso civico

Riferimenti Normativi
Art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013
Art. 2 della Legge 241/1990
Linee guida FOIA dell'ANAC (delibera 1309/2016)

Accesso Civico

Ultimo aggiornamento il 30 Ottobre 2018

Accesso civico

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.

Esso prevede: L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il comma 2, dello stesso articolo 5 prevede altresì: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.

Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è considerato di notevole rilevanza. A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:

  • i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
  • le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.

La disciplina dell’accesso civico e le misure per assicurarne l’efficacia

L’accesso civico si divide in:

  • Accesso semplice
  • Accesso generalizzato
  • Accesso documentale agli atti ex L. n. 241/90

L’accesso civico semplice

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale. Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Le richieste di accesso civico vanno inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della LILT, Dott. Roberto Noto, attraverso l’apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”. La richiesta può essere inoltrata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: e-mail sede.centrale@lilt.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail sede.pec@lilt.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della LILT – Via Alessandro Torlonia, 15 – 00161 Roma – direttamente presso l’ufficio protocollo della LILT. – Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma

In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza al titolare del potere sostitutivo. Il Titolare del potere sostitutivo della LILT è il Prof. Francesco Schittulli nella qualità di Presidente Nazionale della LILT al quale può essere rivolta istanza attraverso l’apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello "Accesso civico".

La richiesta può essere inoltrata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: e-mail f.schittulli@lilt.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail sede.pec@lilt.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Presidente della LILT Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma
  • direttamente presso l’ufficio protocollo della LILT. – Via Alessandro Torlonia 15 – 00161 Roma

L’accesso civico generalizzato (FOIA)

Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. Le richieste di accesso generalizzato – anche in caso di ritardo o mancata risposta – vanno presente con le stesse modalità come sopra descritto attraverso l’apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”

L’accesso agli atti ex L. n. 241/1990

Le richieste di accesso agli atti ex L. n. 241/1990 – anche in caso di ritardo o mancata risposta – vanno inoltrate con le stesse modalità sopra descritte attraverso l’apposito modulo reperibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di primo livello “Accesso civico”.

La LILT, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la LILT indica al richiedente il collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Responsabile del procedimento

Dott. Roberto Noto – RPCT
Posta certificata (PEC): sede.pec@lilt.it

Regolamento
Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, ed è gratuito.