Le funzioni del Presidente

In base all'articolo 8 dello Statuto della LILT

  1. Il Presidente Nazionale, come i componenti del C.D.N., resta in carica cinque anni dal suo insediamento e può essere riconfermato per un solo altro mandato.
  2. Le funzioni di Presidente Nazionale della LILt sono incompatibili con la carica di Presidente di Sezione Provinciale.
  3. Il Presidente Nazionale:
    1. ha la legale rappresentanza dell’Ente;
    2. convoca e presiede il C.D.N. e i Comitati da questo istituiti;
    3. predispone l’ordine del giorno degli argomenti da sottoporre all’esame del C.D.N. e vigila sulla esecuzione delle delibere;
    4. può disporre, in caso di urgenza, l’adozione di provvedimenti di competenza del C.D.N., salvo l’obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;
    5. può attribuire specifici incarichi a componenti del C.D.N., compresi quelli di supporto ai suoi compiti istituzionali;
    6. convoca l’Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Sezioni Provinciali, da riunirsi almeno una volta l’anno;
    7. in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice Presidente Nazionale

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