Enti di diritto privato controllati

Riferimenti Normativi
Art. 22 del Decreto Legislativo 33/2013

Non sono previsti enti di diritto privato controllati dalla LILT.

L’Art. 1 (Denominazione, natura e articolazione) dello Statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori cita:

  1. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - di seguito chiamata “LILT” - è un Ente Pubblico su base associativa, con sede centrale in Roma, che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per il perseguimento delle finalità istituzionali la LILT si avvale – previa adesione al presente statuto - delle Associazioni Provinciali, organismi associativi autonomi privati e dei Coordinamenti Regionali LILT.
  2. Le Associazioni Provinciali operano nel quadro degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. mediante apposite direttive;
  3. La LILT collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti ed organismi, nazionali e internazionali, operanti in campo oncologico, incluse le connesse attività socio-sanitarie e riabilitative.
  4. Il logo della LILT è quello allegato sotto la lettera “A” del presente statuto. Le Associazioni Provinciali e i Coordinamenti Regionali adottano lo stesso logo, con indicazione della provincia o città metropolitana e Regione di appartenenza.

L’Art. 17 (Associazioni Provinciali) dello statuto della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori cita:

  1. Le Associazioni Provinciali sono organizzate su base regionale e costituite su base associativa, disciplinate dalla normativa di diritto privato, in armonia con quanto disposto in materia dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. 
  2. Le Associazioni Provinciali aderiscono al presente Statuto, sulla base di una preventiva valutazione da parte del C.D.N. del rispetto dei requisiti preventivamente determinati in appositi atti di indirizzo e con il conseguente adeguamento dei propri statuti. 
  3. Le Associazioni Provinciali assumono la denominazione “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale” seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente provincia o area metropolitana. 
  4.  Le Associazioni Provinciali perseguono, nell’ambito della propria circoscrizione territoriale, gli scopi istituzionali della LILT di cui all’articolo 2 del presente statuto, conformandosi agli atti di indirizzo adottati dal C.D.N. mediante apposite direttive. 
  5. I soci delle Associazioni Provinciali sono soci della LILT.